Art. 101

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[1]Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.

[2]Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581

17

Il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inizia a funzionare l'ufficio del registro delle imprese e cessano le funzioni della cancelleria del tribunale previste dall'art. 101 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, salvo quanto previsto nell'art. 26 del presente regolamento".

Testo vigente dal 18 febbraio 1996 al 1 gennaio 2004 · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art101 · fonte su Normattiva