Art. 103
((I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva