Art. 91

[1]I provvedimenti previsti dai precedenti articoli 89 e 90 sono dati con sentenza.

[2]La sentenza e' notificata all'imprenditore nelle forme prescritte per l'istanza e comunicata al pubblico ministero.

[3]Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell'imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza puo' stabilire altre forme di pubblicita'.

[4]Se la sentenza riguarda un'impresa commerciale o una societa' soggetta a registrazione, il dispositivo deve essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione deve essere eseguita nel registro delle societa' provvisoriamente mantenuto a norma dell'art. 100 di queste disposizioni.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art91 · fonte su Normattiva