Art. 116
[1]L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non puo' essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.
[2]I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono piu' impugnare.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva