Art. 116

[1]L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non puo' essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.

[2]I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono piu' impugnare.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art116 · fonte su Normattiva