Art. 12
[1]I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
[2]I liquidatori deliberano a maggioranza.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva