Art. 126
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice e' applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state gia' impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva