Art. 128

Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si e' verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, puo' privare il genitore della patria potesta' sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e puo' provvedere in conformita' all'art. 342 del codice.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art128 · fonte su Normattiva