Art. 22

[1](Art. 20 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 15 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 26 R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. l404).

[2]Il procuratore del Re deve trasmettere alla Federazione della provincia di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, in base agli articoli 28, secondo comma, 32, 34, 541, 564, quarto comma, e 569 del Codice penale, 233 del Codice civile, 26 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art22 · fonte su Normattiva