Art. 116
[1]Termine per la presentazione della dichiarazione (articolo 31 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. 2. Il termine decorre:
- a)per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredita' giacenti e per gli esecutori testamentari e i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;
- b)nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;
- c)nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi e' stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
- d)dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
- e)dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'articolo 113, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
- f)dalla data delle sopravvenienze di cui all'articolo 113, comma 8. 3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione puo' essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 113, 114 e 115. 4. La presentazione a un ufficio dell'Agenzia delle entrate diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione e' pervenuta all'ufficio competente.
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