Art. 141
Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si e' verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'art. 802 del codice e' applicabile anche se la causa di revocazione e' anteriore.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva