Art. 805 c.c. — Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne' per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva