Art. 143

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Alle enfiteusi, che secondo le leggi del tempo in cui furono costituite importano l'indivisibilita' degli obblighi da parte degli enfiteuti anche nel caso di divisione del fondo, la disposizione del secondo comma dell'articolo 961 del codice si applica solo quando, seguita la divisione, il godimento del fondo e il pagamento del canone sono avvenuti separatamente per la durata di un decennio.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 7 agosto 1966 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art143 · fonte su Normattiva