Art. 962 c.c. — Revisione del canone
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
Testo vigente dal 7 agosto 1966, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
Testo vigente dal 7 agosto 1966, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ART. 18, SECONDO COMMA - ABROGAZIONE DELL'ART. 962 COD. CIV. - DIVIETO DI REVISIONE DEL CANONE E MANCATA PREVISIONE DI UNO STRUMENTO DI ADEGUAMENTO - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 1467 COD. CIV. - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 1467 cod. civ. e' applicabile esclusivamente nel campo dei diritti obbligatori e non certo in ordine all'esercizio di diritti reali, quale l'enfiteusi. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, legge 22 luglio 1966, n. 607, sotto il profilo che il domino diretto non puo', a differenza di altri cittadini, far ricorso all'art. 1467 cit., con la conseguenza che l'abrogazione dell'art. 962 cod. civ. ed il ripristino dell'antico regime dell'enfiteusi darebbero luogo ad una situazione di disparita' lesiva del principio di uguaglianza, essendo del tutto razionale ed anzi rispondente a basilari principi giuridici che alla richiesta di risoluzione di un contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta siano legittimati i titolari di rapporti obbligatori e non invece i titolari di diritti reali inerenti direttamente sulla cosa.
Riguarda ancheart. 1467 Codice civileart. 18 legge 607/1966
CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - REVISIONE DECENNALE DEI CANONI ISTITUITA CON L'ART. 962 C.C. - ABROGAZIONE PER EFFETTO DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 42, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
L'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che dispone l'abrogazione dell'art. 962 del codice civile concernente la revisione decennale dei canoni relativi ad enfiteusi rustiche, ha il significato di un ritorno al precedente sistema tradizionale, della inalterabilita' del canone, che costituiva una secolare caratterizzazione dell'istituto, innovato appunto dalla abrogata disposizione del codice civile; ed appartiene ad una valutazione discrezionale del legislatore, che non puo' formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. Parimenti infondata e' la questione di illegittimita' del detto art. 18, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 142, 144, 147 e 149 delle disposizione transitorie al codice civile, venendo la questione stessa ad inserirsi direttamente nei motivi che hanno condotto al rigetto delle censure svolte, per quanto riguarda le antiche enfiteusi.
Riguarda ancheart. 18 legge 607/1966
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 62 — Revisione degli estimi. Imposte sui terreni
Ancorche' intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 …
Art. 308
Il complesso dei canoni di concessione delle case economiche deve almeno pareggiare l'importo degli interessi dei capitali investiti nella costruzione od acquisto delle medesime, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte e sovrimposte…
Art. 144
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607…
Art. 37 — Determinazione del reddito dei fabbricati
… i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La …
Art. 146
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607…
Art. 18 — Miglioramenti eseguiti dal proprietario
… catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttivita' del fondo conseguente all'investimento eseguito. Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Non ha rispondenza nel codice del 1865 l'art. 961, che, a maggiore garanzia del diritto del concedente, dichiara solidalmente obbligati al pagamento del canone i coenfiteuti e gli eredi dell'enfiteuta finchè dura la comunione. Quando questa sia sciolta, ciascun enfiteuta risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua quota. Il frazionamento del canone, specie se le divisioni si susseguono, può indubbiamente risolversi in pregiudizio per il concedente; senonchè, sarebbe stato eccessivo, e in parte anche d'ostacolo alla divisione, ammettere la sopravvivenza del vincolo solidale alla cessazione dello stato di comunione. Ho ritenuto tuttavia opportuno, nell'interesse del concedente e per evitare frodi in suo danno, esigere, agli effetti dell'estinzione della solidarietà, l'ulteriore condizione che la divisione abbia attuazione concreta nel godimento separato del fondo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 450
Una delle cause per cui l'enfiteusi può dirsi caduta in desuetudine è da ravvisarsi nell'inalterabilità del canone. Innovando in questo punto al sistema del codice del 1865, l'art. 962 consente alle parti di chiedere, decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. La disposizione innovativa tende, com'è chiaro, a conservare, attraverso la fluttuazione dei valori, un giusto equilibrio tra l'ammontare del canone e il valore del fondo. Tuttavia, poichè la possibilità di revisione del canone introduce nel rapporto un elemento d'incertezza, al fine di ridurre al minimo tale incertezza e assicurare al rapporto stabilità, la revisione non è ammessa, se il valore attuale del fondo non sia almeno duplicato o ridotto a metà rispetto al valore iniziale o, nel caso di successive revisioni, rispetto a quello accertato nella precedente revisione (art. 962, secondo comma). Nella determinazione del valore attuale del fondo non deve naturalmente tenersi conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta o dai deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile (art. 962, primo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 451
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art962 · fonte su Normattiva