Art. 144

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 7 agosto 1966. Leggi il testo vigente →

[1]Per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 la revisione del canone a norma dell'art. 962 del codice non puo' essere chiesta se non trascorso un triennio dalla data anzidetta. In ogni caso, il nuovo canone non puo', per effetto della prima revisione, essere superiore al doppio ne' inferiore alla meta' del canone precedente.

[2]Per determinare la differenza di valore ai fini della revisione del canone, si considera come valore iniziale quello che il fondo aveva al 21 agosto 1923, se l'enfiteusi e' stata costituita anteriormente al 1° gennaio 1919.

[3]Qualora prima del decorso del triennio dal 28 ottobre 1941 sia proposta domanda di affrancazione, si procede, agli effetti della determinazione del prezzo dell'affrancazione stessa, alla revisione del canone, in conformita' del primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 7 agosto 1966 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art144 · fonte su Normattiva