Art. 158
[1]Il termine per l'usucapione delle servitu' discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
[2]La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitu' non si e' compiuta prima del 28 ottobre 1941.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva