Art. 170
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva