Art. 168
Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosita' sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosita' si siano verificati dopo.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva