Art. 20
[1]Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).
Testo vigente dal 22 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva