Art. 20

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[1]Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

[2]Il provvedimento di cancellazione e' annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art20 · fonte su Normattiva