Art. 20
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[1]Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
[2]Il provvedimento di cancellazione e' annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva