Art. 209

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 9 febbraio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le societa' esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonche' le disposizioni del titolo XI del libro V del codice.

[2]Le societa', che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformita' delle disposizioni degli articoli 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 9 febbraio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art209 · fonte su Normattiva