Art. 209
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[1]Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le societa' esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonche' le disposizioni del titolo XI del libro V del codice.
[2]Le societa', che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformita' delle disposizioni degli articoli 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".
Testo vigente dal 9 febbraio 1945 al 11 giugno 1947 · versione 1 su Normattiva