Art. 213
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Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle societa' esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall'ufficio alla, prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o piu' amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione, del secondo comma dell'art. 2385 del codice.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 9 febbraio 1945 · versione 0 su Normattiva