Art. 216
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Le societa' a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del R. decreto 4 novembre 1928 n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 9 febbraio 1945 · versione 0 su Normattiva