Art. 275
[2]Fino a contraria disposizione continuano ad aver vigore nella Venezia Tridentina e Giulia e a Zara le norme della cessata monarchia austro-ungarica riguardanti la determinazione e l'applicazione delle penalita' per le violazioni dell'obbligo scolastico, restando tuttavia salva la esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria per quanto concerne ogni esecuzione coercitiva delle penalita' medesime.
[3]Nella procedura, relativa alle dette penalita', ai dirigenti scolastici ed ai Consigli scolastici distrettuali, si intenderanno sostituiti rispettivamente i direttori didattici e gli ispettori scolastici.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva