Art. 218
[1]Le societa' ((...)) in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
[2]Le societa' ((...)) in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva