Art. 223-ter
((Le societa' per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della societa' per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva