Art. 17
[1]I soci delle cooperative di cui al n. 2° dell'art. 1 ed ai nn. 7° ed 8° dell'art. 16, non possono avere una quota sociale superiore a L. 30.000 o tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale dell'azione per le cooperative costituite posteriormente al 12 marzo 1927 non puo' superare le L. 500 ne' essere inferiore a L. 100.
[2]Le cooperative o le sezioni per case popolari od economiche, devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di loro cessazione, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato, sia da assegnarsi a scopi di pubblica utilita', dei quali e' competente a giudicare l'amministrazione finanziaria conformemente al disposto dell'art. 66, n. 3 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.
[3]Le cooperative devono, entro trenta giorni dall'adempimento delle formalita' di trascrizione ed affissione prescritte dagli articoli 91, 96, 180 e 194 del Codice di commercio, depositare gli atti sociali al Ministero delle corporazioni per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva