Art. 223 viciester
[1]ter.
[2]((Non si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purche' deliberata entro il 30 giugno 2004.))
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva