Art. 237

[1]Se il pegno e' stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.

[2]Si osservano invece le disposizioni del codice per cio' che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio.

[3]Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito e' divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art237 · fonte su Normattiva