Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →
[1]Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.
[2]La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva