Art. 12 c.c. — Persone giuridiche private
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Testo vigente dal 22 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 154 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Testo vigente dal 22 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 154 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REGIONE SICILIA - ISTITUZIONE DI CARATTERE PRIVATO - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA - COMPETENZA - FATTISPECIE.
Anche a voler ritenere di competenza del Presidente della Regione siciliana il potere di conferire con suo decreto la personalita' giuridica ad istituzioni di carattere privato, tale potere sarebbe sempre da escludere per quegli atti a substrato personale o patrimoniale destinati ad avere efficacia oltre i limiti del territorio regionale. (Specie in cui, a seguito di conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Regione siciliana in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 379, la Corte ha dichiarato che spetta allo Stato il riconoscimento della personalita' giuridica della fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi Petruzzella fu Giuseppe", fondazione che ha lo scopo di assegnare borse di studio agli appartenenti alla famiglia Capizzi, senza l'obbligo della residenza in Sicilia e senza il vincolo di frequentare istituti scolastici esistenti nell'Isola. Restando comunque sotto ogni aspetto impregiudicata la questione di carattere generale se sia di competenza della Regione siciliana, e per essa del suo Presidente, il potere di riconoscere la personalita' giuridica delle istituzioni a carattere privato, quando esse operino esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale).
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 20
… , il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.…
Art. 32-bis — Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore , direttore generale e dirigente preposto alla redazione…
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361…
Art. 35-bis — Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore , direttore generale e dirigente preposto…
Art. 11-ter
… modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private........................... L. 250.000.…
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 11 riproduce il principio tradizionale della irretroattività della norma giuridica, ma introduce un temperamento limitatamente ai contratti collettivi di lavoro, disponendo che questi possano stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla loro pubblicazione, purchè non preceda quella della stipulazione. Il temperamento, suggerito da considerazioni di ovvia opportunità, mentre permette a tutela dei prestatori di lavoro una limitata retroattività del contratto collettivo, nel contempo costituisce un freno agli inconvenienti e agli abusi cui avrebbe condotto la tendenza a riconoscere alle associazioni professionali piena libertà di regolare i rapporti collettivi di lavoro, senza riguardo alle situazioni esaurite e consolidate nel passato.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 21
Nell'art. 12, relativo all'interpretazione delle norme giuridiche, si è avuto cura di far risultare chi, i principi generali di diritto ai quali deve farsi ricorso in mancanza di una precisa disposizione e nell'impossibilità dell'applicazione analogica, devono essere ricercati entro la sfera del sistema legislativo vigente. Anzi, in luogo della formula del progetto definitivo principi generali del diritto vigente, che avrebbe potuto apparire troppo limitativa dell'opera dell'interprete, si è ritenuta preferibile l'altra «principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato», nella quale il termine «ordinamento» risulta comprensivo, nel suo ampio significato, oltre che delle norme e degli istituti, anche dell'orientamento politico-legislativo statuale e della tradizione scientifica nazionale diritto romano, comune, ecc.) con esso concordante. Tale ordinamento, adottato o sancito dallo Stato, ossia il nostro ordinamento positivo sia privato e sia pubblico, darà all'interprete ratti gli elementi necessari per la ricerca della norma regolatrice.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 22
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art12 · fonte su Normattiva