Art. 35
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[1]Sulla domanda di legittimazione e di adozione di minori di eta' provvede la sezione di corte di appello per i minorenni.
[2]Per la domanda, di revoca dell'adozione e' competente il tribunale per i minorenni, se l'adottato e' minorenne.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva