Art. 35

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[1]Sulla domanda di legittimazione e di adozione di minori di eta' provvede la sezione di corte di appello per i minorenni.

[2]Per la domanda, di revoca dell'adozione e' competente il tribunale per i minorenni, se l'adottato e' minorenne.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art35 · fonte su Normattiva