Art. 35
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[1]((Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice e' autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e' minore.
[2]Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014 · versione 10 su Normattiva