Art. 36

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[1]Al procedimento in materia di legittimazione davanti la corte di appello o la corte di cassazione si applicano le disposizioni degli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

[2]Il cancelliere della corte di cassazione richiama di ufficio gli atti dalla corte di appello e li presenta, unitamente al reclamo, al presidente per i provvedimenti menzionati nell'art. 738 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art36 · fonte su Normattiva