Art. 41
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Il reclamo avverso il provvedimento col quale il giudice tutelare rifiuta di concedere l'emancipazione ovvero revoca l'emancipazione gia' concessa si propone al tribunale per i minorenni.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva