Art. 41
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((I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui e' stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 21 marzo 1998 · versione 10 su Normattiva