Art. 44
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 19 marzo 2004. Leggi il testo vigente →
Il giudice tutelare puo' convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela o della curatela, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva