Art. 44

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 19 marzo 2004. Leggi il testo vigente →

Il giudice tutelare puo' convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela o della curatela, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art44 · fonte su Normattiva