Art. 45
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[1]La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.
[2]La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.
[3]Nell'ipotesi prevista nell'art. 386, ultimo comma, del codice l'autorita' giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva