Art. 46

[1]Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

[2]Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art46 · fonte su Normattiva