Art. 46
[1]Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.
[2]Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva