Art. 291
[1]Tutti gli atti e contratti che possono occorrere per l'espletamento dei compiti affidati all'Ente edilizio ai sensi delle norme contenute nel presente capo sono esenti da tasse di registro e bollo.
[2]Per quanto non previsto nel precedente comma, sono applicabili all'Ente edilizio tutte le agevolazioni tributarie di cui al titolo IX del presente testo unico.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva