Art. 291

[1]Tutti gli atti e contratti che possono occorrere per l'espletamento dei compiti affidati all'Ente edilizio ai sensi delle norme contenute nel presente capo sono esenti da tasse di registro e bollo.

[2]Per quanto non previsto nel precedente comma, sono applicabili all'Ente edilizio tutte le agevolazioni tributarie di cui al titolo IX del presente testo unico.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art291 · fonte su Normattiva