Art. 49

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[1]Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

[2]la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;

[3]il nome, il cognome, la condizione, l'eta' e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;

[4]il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;

[5]la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art49 · fonte su Normattiva