Art. 49
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[1]Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
[2]la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
[3]il nome, il cognome, la condizione, l'eta' e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;
[4]il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;
[5]la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva