Art. 58
[1]Le modalita' e gli effetti dell'affrancazione del fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925 n. 998, e del R. decreto febbraio 1926 n. 426.
[2]Il prezzo di affrancazione puo' essere corrisposto anche in titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la determinazione del loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge anzidetta.
[3]Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva