Art. 9

[1]Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.

[2]In tal caso l'autorita' governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art9 · fonte su Normattiva