Art. 70
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Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 18 giugno 2013 · versione 0 su Normattiva