Art. 70
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2013 al 22 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →
((Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie)).
Testo vigente dal 18 giugno 2013 al 22 febbraio 2014 · versione 32 su Normattiva