Art. 74

[1]Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in conformita' delle disposizioni dell'art. 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore.

[2]Quando l'offerta e' accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.

[3]Se il creditore non e' presente all'offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.

[4]L'intimazione prescritta dall'art. 1212 n. 1, del codice, puo' essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta. In ogni caso tra l'intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art74 · fonte su Normattiva