Art. 79
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[1]Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, e' nominato, se non vi e' giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
[2]Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.
[3]La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 31 ottobre 2021 · versione 0 su Normattiva