Art. 80

[1]L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in localita' diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.

[2]Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito puo' essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art80 · fonte su Normattiva