Art. 80
[1]L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in localita' diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.
[2]Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito puo' essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva