Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a d.i. - Parziale accoglimento - Interessi - Decorrenza dalla sentenza - Ragioni - Limiti - Decorrenza dalla notifica dell’opposizione - Esclusione -Fondamento.
In caso di parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo gli interessi decorrono, di regola, dalla data della relativa pronuncia, momento in cui il credito viene accertato nell'an e nel quantum e diviene, pertanto, liquido ed esigibile, salva la prova che sia divenuto tale in data anteriore, dovendosi comunque escludere che la predetta opposizione possa configurare un'ipotesi di mora ex re.
Cass. civ. n. 31340/2025Sez. 3Rv. 677195-01
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civile
Precedenti: 653960-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO Fattura commerciale dell'avvocato - Emissione e trasmissione ad un terzo - Effetti - Costituzione in mora - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. · PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.
L'invio di una fattura commerciale, sebbene di per sé insufficiente ai fini ed agli affetti della costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., può risultare idoneo a tale scopo, e anche ad interrompere la prescrizione, se il documento di natura fiscale - oltre a indicare un termine per il pagamento e avvisare che la sua mancata esecuzione alla scadenza produrrà detti effetti - è stato inviato al debitore, e non già ad un terzo, vista la natura recettizia dell'atto di costituzione in mora. (Fattispecie relativa a fattura, emessa da un avvocato per crediti relativi all'attività professionale svolta, inviata non già al debitore, ma al Comune di cui quest'ultimo era assessore, sulla base di un supposto vincolo di solidarietà).
Cass. civ. n. 26286/2025Sez. 2Rv. 676707-01
Riguarda ancheart. 1335 Codice civileart. 2943 Codice civile
Precedenti: 662416-01, 639338-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Risarcimento del danno da fatto illecito - Interessi compensativi - Natura - Autonomo profilo di danno causato dalla mora - Conseguenze - Liquidazione d'ufficio da parte del giudice - Esclusione - Specifica domanda del danneggiato - Necessità.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 22441/2025Sez. 3Rv. 676258-01
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 656651-01, 674066-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da tardivo adempimento dell'obbligo risarcitorio - Criteri di liquidazione - Applicazione sul capitale rivalutato del saggio di rendimento netto dei BOT di durata annua - Eccezioni.
Il danno da tardivo adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno per equivalente deve essere liquidato applicando, sul capitale rivalutato anno per anno, il saggio di rendimento netto dei BOT di durata annua, a meno che non risulti in concreto un danno maggiore o minore.
Cass. civ. n. 22441/2025Sez. 3Rv. 676258-02
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 656651-01, 640242-01, 674066-01
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Forum destinatae solutionis - Individuazione - Presupposto - Liquidità dell’obbligazione - Requisiti - Contestazioni del debitore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE In genere.
La liquidità dell'obbligazione pecuniaria - da accertarsi allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis - ricorre allorquando il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità, non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all'an o al quantum né l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, aveva escluso la liquidità del credito restitutorio derivante dalla riforma della sentenza in forza della quale erano state corrisposte le somme, per il sol fatto che sul relativo ammontare vi erano contestazione dei debitori)
Cass. civ. n. 22343/2025Sez. 3Rv. 676207-02
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 19 Codice di procedura civileart. 20 Codice di procedura civileart. 1182 Codice civile
Precedenti: 663393-01, 640601-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE Recesso dal contratto - Carattere costitutivo - Effetti - Obbligo di corresponsione di interessi sulla caparra da restituire - Debito di valuta - Conseguenze.
L'esercizio del diritto di recesso dal contratto ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente diritto del recedente a trattenere la caparra versata o alla corresponsione del doppio di essa; ne consegue che l'obbligazione di corresponsione degli interessi sulla caparra da restituire, trattandosi di debito di valuta, decorre dal momento in cui il creditore chiede la restituzione costituendo in mora il debitore, non dalla data del suo versamento.
Cass. civ. n. 19110/2025Sez. 2Rv. 675753-01
Riguarda ancheart. 1224 Codice civileart. 1385 Codice civileart. 1386 Codice civile
Precedenti: 555849-01
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE Richiesta di risarcimento del danneggiato - Scadenza del termine per la formulazione di proposta di risarcimento - Inerzia dell'assicuratore - Conseguente domanda di adempimento coattivo - Esclusione - Ragioni - Effetti di tale inerzia. · ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE In genere. 243 <!-- pag. 244 --> In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, a seguito di richiesta di risarcimento del danneggiato, la scadenza dei termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2, c.ass. senza formulazione della proposta di risarcimento dell'assicuratore e senza comunicazione delle ragioni del diniego, non giustifica la proposizione di una domanda di condanna all'adempimento coattivo del relativo obbligo, atteso che l'ordinamento ricollega all'inerzia dell'assicuratore esclusivamente la possibilità per il danneggiato di far valere la pretesa risarcitoria in sede giudiziale, salvi, sul piano amministrativo, gli accertamenti dell'IVASS ex artt. 7 e 148, comma 10, c.ass., nonché, sul piano civilistico, la responsabilità dell'assicuratore per ritardo nel pagamento ex art. 1219 c.c. e infine, sul piano processuale, la sua eventuale responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c., ove ne sussistano i presupposti all'esito del giudizio.
Cass. civ. n. 14691/2025Sez. 3Rv. 674987-01
Riguarda ancheart. 7 Codice delle assicurazioni private.art. 148 Codice delle assicurazioni private.art. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 665113-02, 672908-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE Atto interruttivo della prescrizione - Attività interpretativa - Finalità - Censurabilità in cassazione - Limiti.
L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.
Cass. civ. n. 13430/2025Sez. 2Rv. 674934-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 2943 Codice civile
Precedenti: 631047-01, 648873-01
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE Restituzioni all’esportazione - Reg.
CE n. 3665 del 1987 - Richiesta stragiudiziale di pagamento - Costituzione in mora dell’Amministrazione - Idoneità - Conseguenze - Interessi moratori - Spettanza - Decorrenza. 13 <!-- pag. 14 --> SEZIONI UNITE In tema di "restituzioni" all'esportazione, come disciplinate dal Regolamento CE n. 3665 del 1987 (applicabile ratione temporis), la richiesta stragiudiziale di corresponsione del relativo sussidio economico, rivolta dal creditore esportatore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria debitrice, costituisce atto idoneo a costituire in mora quest'ultima, anche agli effetti delle norme di contabilità di Stato, a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole entro il quale l'Amministrazione medesima deve svolgere e completare il procedimento di verifica previsto dal Regolamento suddetto; pertanto, conclusasi positivamente tale verifica e spirato quel termine senza l'avvenuto pagamento del menzionato sussidio, spettano al creditore esportatore gli interessi moratori sull'importo dello stesso e con l'indicata decorrenza.
Cass. civ. n. 13249/2025Sez. URv. 674830-01
Riguarda ancheart. 1224 Codice civileart. 1182 Codice civile
Precedenti: 636676-01, 431456-01, 666644-01, 661437-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE Procedimento liquidazione degli onorari dell'avvocato - Interessi moratori - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Decorrenza. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI In genere.
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
Cass. civ. n. 12905/2025Sez. 2Rv. 675360-01
Riguarda ancheart. 1224 Codice civileart. 14 d.lgs. 150/2011art. 2233 Codice civile
Precedenti: 665548-01, 673463-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA In genere.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la corte d'appello, nell'accogliere una domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, aveva affermato che il tempo trascorso per la condotta inerte imputabile al Fondo aveva reso incapiente il massimale, senza però considerare che, essendo il massimale incapiente all'epoca del fatto, il capitale non poteva essere rivalutato).
Cass. civ. n. 11237/2025Sez. 3Rv. 674661-01
Riguarda ancheart. 1917 Codice civile
Precedenti: 655963-05
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA Conferimento di procura per il compimento dell'atto di costituzione in mora - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Intimazione scritta ad adempiere effettuata dal legale - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Fattispecie.
Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo 119 <!-- pag. 120 --> conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).
Cass. civ. n. 10916/2025Sez. 2Rv. 674838-01
Riguarda ancheart. 1324 Codice civileart. 1392 Codice civile
Precedenti: 622705-01, 643072-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).