Art. 89
La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza non sussisteva o e' cessata, dichiara che non vi e' luogo a procedere. Se risulta che l'inosservanza perdura, stabilisce il termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall'ordinamento corporativo.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva